La recente risposta all’interpello 93/2022 si riferisce al caso di un dipendente-funzionario di un’organizzazione internazionale, presumibilmente rientrante nelle Agenzie Specializzate della Nazioni Unite, che detiene conti correnti (o portafogli di investimento) all’estero.
Per prima cosa viene richiesto se è possibile considerare il dipendente e la sua famiglia fiscalmente residenti in Italia, dato che l’Accordo di Sede dell’Organizzazione e la Convenzione sui Privilegi e le Immunità prevedono la possibilità di non richiedere il permesso di soggiorno e l’iscrizione all’Anagrafe in Italia. Su questo punto l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se è possibile non iscriversi all’anagrafe, tuttavia il dipendente e la sua famiglia vivrebbero sostanzialmente in Italia, avendo spostato il centro vitale (familiare ed economico) dei propri interessi in Italia, conseguentemente vanno considerati fiscalmente residenti ai sensi dell’art. 2 del Testo Unico sulle Imposte Dirette.
Sebbene il dipendente sia considerato fiscalmente residente in Italia, tuttavia, la Convenzione sui Privilegi e le Immunità esclude oggettivamente la tassazione dei redditi di provenienza estera per i propri funzionari. In base a tale previsione normativa, i proventi finanziari non sarebbero tassati in Italia (in quanto assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, e quindi sulla tassazione diretta) e, conseguentemente, verrebbe meno l’obbligo di monitoraggio fiscale del DL 167/90 (quadro RW) e le relative sanzioni per l’eventuale omissione (generalmente 3% dei valori non dichiarati).
Tuttavia, il quadro RW dovrà essere comunque compilato per il pagamento delle imposte IVAFE ed IVIE, che rappresentano delle imposte sulla ricchezza ed indirette, e come tali fuori dal perimetro di esenzione previsto dalla Convenzione sui Privilegi e le Immunità per i redditi di fonte estera soggetti ad imposizione diretta.
Tale interpretazione ministeriale desta più di una perplessità.
Per prima cosa, a parere dello scrivente, se uno straniero che viene a svolgere un lavoro presso un’organizzazione internazionale ubicata in Italia, dal momento che la Convenzione sui Privilegi e l’Accordo di sede accorda loro la facoltà di non richiedere l’iscrizione all’Anagrafe in Italia, dovrebbero poter continuare ad essere non considerati fiscalmente in Italia non se continuano a dichiarare nel Paese di origine e non acquistano casa con l’agevolazione prima casa. Di conseguenza, sarebbero esonerati sia al pagamento di IVIE ed IVAFE, che alla compilazione del quadro RW.
Seconda considerazione: escludere da tassazione le imposte sostitutive ed includere invece le imposte IVIE ed IVAFE appare una forzatura non coerente, un cavillo interpretativo sulla base del quale costringere il soggetto a compilare in ogni caso il modello RW.