Con l’entrata in vigore della legge comunitaria di settembre 2013 (legge 97/2013) le banche e gli intermediari finanziari hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta d’ingresso sui bonifici esteri che riguardano redditi di capitali (dividendi, cedole obbligazionarie, ecc..), e redditi “diversi” dell’art. 67 TUIR (plusvalenze su azioni, fondi d’investimento e strumenti finanziari in generale, affitti di immobili all’estero, vendita di terreni o immobili all’estero).
Pertanto, se il bonifico estero riguarda altri tipi di reddito, come ad esempio la pensione di uno Stato Estero, un salario estero, una prestazione di lavoro autonoma da committente estero, ecc… la ritenuta non si applica.
La ritenuta non si applica nemmeno per successioni, trasferimenti di patrimonio personale, e su tutto ciò che non è tassabile.
Per evitare la ritenuta d’ingresso è possibile procedere come segue:
– si presenta una dichiarazione di atto notorio alla banca (anche una tantum) in cui si comunica che il bonifico entrante non riguarda redditi di capitali o diversi, oppure non è tassabile;
– si consegnano alla banca documenti e dettagli da cui si evince la base imponibile soggetta a tassazione.
In ogni caso, la banca comunicherà all’Agenzia delle Entrate il flusso dei bonifici esteri.
E’ possibile recuperare la ritenuta subita come credito d’imposta in dichiarazione dei redditi, oppure richiedendone la restituzione o il conguaglio alla banca entro il 28 febbraio dell’anno successivo al bonifico.
Attualmente molte banche stanno cercando di adottare comportamenti pratici al fine di non cadere nel caos con questo nuovo sistema. Alcune banche contattate dallo Studio Tax Fin stanno discutendo con l’Agenzia delle Entrate per applicare la ritenuta d’acconto secondo una metodologia oggettiva, ovvero verificando sistematicamente la causale del trasferimento, al posto di una metodologia soggettiva che applica la ritenuta solamente secondo le informazioni rilasciate dal singolo individuo.