Il relatore al Ddl C. 2247 (abbinato con il C. 2248), Giorgio Sanga (PD) ha proposto un nuovo emendamento alle disposizioni che regoleranno la collaborazione volontaria per l’emersione degli investimenti illecitamente detenuti all’estero.
Da quello che emerge dai disegni legge, la collaborazione potrebbe consistere in una richiesta da presentare all’Amministrazione finanziaria (Ufficio UCIFI) tramite il proprio professionista delegato, in cui il contribuente indicherà spontaneamente tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo tutti i documenti e le informazioni necessari per l’individuazione dei redditi non dichiarati che servirono a costituirli o acquistarli nonché dei redditi finanziari che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo (dividendi, capital gain, interessi finanziari).
Inizialmente era stata prevista l’ipotesi di introdurre una sorta di “ravvedimento parziale” per i redditi non dichiarati, senza presentare l’istanza all’Ufficio preposto. Tale ipotesi risulta attualmente scartata.
Rispetto all’originario D.L. 4/2014 (il decreto emanato a gennaio che alla fine non è stato convertito in legge), si stanno discutendo alcune novità che renderebbero la voluntary disclosure molto più appetibile:
• In caso di trasparenza e collaborazione con il Fisco non si applicherebbe il raddoppio dei termini per l’accertamento delle imposte in caso di attività detenute nei c.d. paradisi fiscali (o paesi black list). Questo significa che eventuali strumenti finanziari o conti correnti detenuti in Svizzera o Lussemburgo ad esempio sarebbero oggetto di sanzione dall’anno 2009 anziché dall’anno 2004 per chi ha omesso la dichiarazione, e dal 2010 anziché dall’anno 2006 per chi l’ha presentata.
• Per perfezionare la voluntary occorrerà versare integralmente le imposte accertate.
• La riduzione delle imposte alla metà del minimo edittale per le sanzioni sul monitoraggio fiscale, ulteriormente ridotte ad un terzo per definizione agevolata;
• La riduzione di un quarto rispetto al minimo edittale delle sanzioni sulle imposte non versate.
• Per il rimpatrio di patrimoni al di sotto di 2 milioni di euro, è prevista una forma forfettaria di ricostruzione dei proventi finanziari maturati negli anni. Si presume infatti un rendimento base del 5% da calcolare sul saldo di fine anno delle consistenze finanziarie da assoggettare poi al 20% di imposta.
Inoltre, dovrebbe essere introdotta una disposizione secondo cui la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di rimpatrio si considererà, salvo prova contraria, ripartita per ciascun periodo d’imposta, in quote uguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.
Di conseguenza, coloro che possiedono solo la delega al prelievo sui conti correnti esteri potranno sanare la propria posizione senza applicare le sanzioni relative al modulo RW sull’intera somma depositata sul conto, ma dividendo in parti uguali tra tutti i soggetti che ne avevano la disponibilità.
Infine, sul profilo penale, il testo prevede la copertura dei delitti di omessa ed infedele dichiarazione (nonché di omesso versamento di ritenute ed IVA oltre le soglie), mentre riduce alla metà le sanzioni sui delitti di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o altri artifici.