Essendo cresciuti notevolmente gli investimenti immobiliari all’estero (secondo la Banca d’Italia ben 20 miliardi), molto spesso l’inquadramento fiscale della loro tassazione da parte dei residenti fiscali in Italia risulta non chiara.
Innanzi tutto, tali immobili scontano dal 2011 l’IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero), pari allo 0,2% del valore catastale (ove esistente) o d’acquisto (ve inesistente) per gli immobili europei, mentre per gli immobili extra – UE lo 0,2% del valore di mercato. A questa imposta così calcolata si detrae l’imposta di proprietà che viene pagata nel Paese dove si trova l’immobile.
Dal punto di vista della tassazione degli affitti, invece, tali redditi vengono trattati come “redditi diversi” e regolati dall’art. 70 del Testo Unico delle Imposte Sui Redditi (DPR 917/86).
Se il reddito non viene tassato all’estero in Italia si dichiara l’affitto con una detrazione forfettaria del 15%, quindi l’85% dell’affitto senza poter dedurre alcuna spesa.
Se il reddito viene tassato nel Paese dove si trova l’immobile, viene tassato il reddito dichiarato nella dichiarazione estera, quindi, come succede in molti paesi, considerando la differenza tra gli affitti percepiti e le spese effettuate.Tuttavia, non possono essere prese in cosndierazioni le “deduzioni genenali” previste dallo Stato Estero, ma solo quelle specifiche relative agli immobili (secondo la C.M. 13/E del 2013 e la DR Lombardia n. 12155). Infine, si potrà considerare credito da detrarre, l’imposta diretta pagata nel paese dove si trova l’immobile.
In Francia per esempio, viene riconosciuto una deduzione forfetaria del 50% sugli affitti, pertanto si dichiara il 50% dell’affitto con il riconoscimento del credito d’imposta per l’impot sur le revenue versata in Francia.